Case rurali: moratoria per domande di variazione catastale

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Fabbricati rurali, proroga al 30 settembre 2012 per le domande di variazione catastale.

 

 

È stato prorogato al 30 settembre 2012 il termine per presentare all'Agenzia del Territorio la domanda di variazione catastale per l'attribuzione, ai fini dell'esenzione dell'Ici applicata fino al 31 dicembre 2011, della ruralità agli immobili ad uso abitativo – categoria A/6 - e della categoria D/10 agli immobili strumentali all'attività agricola.

 

La proroga è stata introdotta dall'articolo 3, comma 19 del secondo decreto legge sulla spending review, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri. Questo provvedimento – decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, e in vigore dal 7 luglio - modifica il termine in precedenza fissato al 30 giugno 2012 dal decreto Milleproroghe (decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

Questo slittamento dei termini, ricordiamo, non ha nulla a che vedere con l'Imu, in vigore dal 2012 anche per i fabbricati rurali: per l'imposta municipale sugli immobili c'è un'altra scadenza fissata al 30 novembre 2012 relativa all'accatastamento delle costruzioni rurali ancora iscritte al catasto terreni.

 

Come presentare la domanda

Per la presentazione della domanda per l'attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell'azienda agricola, possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al decreto 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le domande presentate per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità.

La domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

Per la compilazione e l'invio della domanda è possibile utilizzare l'apposita applicazione web messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio.

 

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Corso Vittorio Emanuele ≈ 20152 ≈ Milano ≈ Italy 

 

PROROGA – Il riconoscimento degli immobili rurali beneficia della proroga dei termini per la presentazione delle richieste. Come disposto dal decreto Milleproroghe, “entro e non oltre il 31 marzo 2012” saranno salvi gli effetti delle domande presentate anche dopo la scadenza originariamente prevista. Resta fermo quanto disposto, invece, dalla Manovra “Salva-Italia” sull’obbligo di dichiarazione nel Catasto fabbricati e sul calcolo dell’IMU.

 

NORMATIVA – Il Decreto Sviluppo  (Dl 70/2011) ha introdotto per proprietari o titolari di diritti reali su edifici rurali, la possibilità di presentare richiesta di variazione catastale per l’attribuzione della categoria A6 e D10. La presentazione delle domande doveva avvenire entro il 30 settembre 2011 autocertificando che il fabbricato fosse in possesso dei requisiti necessari in modo continuativo per cinque anni.

 

CATASTO - In tema di immobili rurali, la manovra “Salva italia” ha inserito l’obbligo di dichiarare tutti i fabbricati nel Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

 

Imu – Come specificato in Manovra, per i fabbricati rurali non ancora accatastati, l’IMU è dovuta sulla base della rendita catastale delle unità immobiliari similari già accatastate e verrà versata a titolo di acconto.

 

Oneri e sanzioni – Nell’ipotesi di inadempimento, l’Agenzia del territorio notifica la richiesta di presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale. Se il soggetto non vi provvede entro 90 giorni dalla notifica, l’Agenzia provvede all’iscrizione d’ufficio dell’immobile nel Catasto fabbricati. Questo comporta l’applicazione di oneri a carico del contribuente e relative sanzioni.

 

 

 

 

Richiesta e dichiarazione dei fabbricati
non dichiarati in catasto

 

Che cos’è
Con la recente normativa approvata, finalizzata al completo censimento dei fabbricati, l’Agenzia del Territorio sta procedendo all’individuazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo i dovuti atti di aggiornamento. La suddetta normativa prevede, in particolare, che l’Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l’elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto. L’identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con AGEA, e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive è possibile che si presentino delle incoerenze nei risultati delle verifiche, con inclusione, in qualche caso, di immobili già censiti in catasto.


Le liste delle particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati in catasto sono consultabili:
· presso sito internet dell’Agenzia del Territorio ;
· presso la sede di ciascun Comune interessato;
· presso le sedi degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio territorialmente competenti sui comuni interessati.

 

Chi deve attuarla
I soggetti titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al Catasto terreni presenti nelle liste pubblicate devono provvedere a dichiarare i fabbricati presenti su esse al Catasto Edilizio Urbano. A seguito di cambiamenti nello stato di terreni, avvenuti per edificazione di una stabile costruzione da considerarsi immobile urbano, i possessori dell’immobile hanno l’obbligo di presentare denuncia di edificazione di nuova costruzione urbana in catasto. Qualora i soggetti interessati non presentino le dichiarazioni al catasto edilizio urbano entro la scadenza prevista, gli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso – all’accatastamento attraverso la predisposizione delle dichiarazioni e a notificare i relativi esiti.
I soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui:
· il fabbricato/ampliamento sia già censito al catasto edilizio urbano
· l’accatastamento dell’immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione

  del comunicato in G.U.
· il fabbricato fotoidentificato è stato demolito
· la tipologia di fabbricato non richieda accatastamento  DECRETO 2 gennaio 1998, n. 28 )

· non esista alcun fabbricato sul terreno indicato
In questi casi è, comunque, opportuno inviare una specifica segnalazione.

 

Compiti del tecnico abilitato
La dichiarazione dei fabbricati non denunciati presso il Catasto edilizio Urbano deve obbligatoriamente essere predisposta a firma di un tecnico abilitato, il quale provvede alla redazione degli elaborati tecnici occorrenti.

 

Tempistiche
La dichiarazione dei fabbricati non ancora censiti presso il Catasto Edilizio Urbano deve essere attuata entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U. riportata in corrispondenza della particella interessata.

 

 

Mercoledì 14 Marzo 2012


IMPORTANTE - A tutti gli interessati

 Per il 2012, le novità che riguardano i fabbricati rurali sono essenzialmente:

- introduzione dell'IMU dal 01/01/2012 si applica anche sui fabbricati rurali (a differenza dell'ICI);

- obbligo di dichiarare al catasto fabbricati, con attribuzione quindi della rendita catastale, tutti i fabbricati rurali attualmente censiti al catasto terreni, entro il 30/11/2012;

- per i fabbricati rurali già censiti a catasto fabbricati, l'obbligo di presentare una domanda di variazione della categoria catastale, per l'attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale, entro il 31/03/2012 (scadenza peraltro già prorogata 3 volte).

 

 10/07/2012

 

Fabbricati rurali, proroga al 30 settembre per l'iscrizione al catasto.


Lo spostamento di data è stato introdotto dal d.l. 95/2012 sullo Spending Review.

Il decreto legge sulla Spending Review  (d.l. 95/2012) ha prorogato al 30 settembre 2012 il termine ultimo per attribuire la natura di fabbricato rurale al catasto.

La domanda per l’attestazione di fabbricato rurale è da presentare all’Agenzia del Territorio: è utile per l’attribuzione, ai fini dell’esenzione dell’Ici applicata fino al 31 dicembre 2011, della ruralità agli immobili a uso abitativo – categoria A/6 – e della categoria D/10 agli immobili strumentali all’attività agricola.

Per la presentazione della domanda possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al decreto 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.

Le domande presentate per la destinazione abitativa non produrranno variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità.

Martedì 10/07/2012

 

Agli immobili rurali con impianti fotovoltaici, quando sussiste il carattere di ruralità, è attribuita la categoria “D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole". Lo ha chiarito l'Agenzia del Territorio con la nota prot. 31892 del 22 giugno scorso indirizzata agli uffici provinciali e alle direzioni regionali in merito all'accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

 

Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione della categoria e della rendita catastale, l’Agenzia ricorda che, come già indicato nella Risoluzione 3/2008, gli immobili ospitanti centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria D/1 – opifici. I pannelli devono inoltre essere inclusi nella determinazione della rendita catastale perché è grazie a loro che l’immobile acquisisce il carattere di centrale elettrica.

 

Se l’impianto fotovoltaico fa aumentare il valore capitale dell’immobile dal 15% in su, è necessario presentare una dichiarazione per la variazione e rideterminazione della rendita catastale.
 
Se per necessità civilistiche l’impianto e il fabbricato devono essere individuati separatamente, prima si fraziona il fabbricato individuando i subalterni, poi, quando la realizzazione dell’impianto è ultimata, si presenta domanda di variazione nella categoria catastale D/1 o D/10 se è possibile ottenere il riconoscimento della ruralità.

 

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